SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Servizio di consulenza per un ambiente lavorativo sicuro

Il Decreto Legislativo n. 81/2008, in vigore dal 15 maggio 2008, è la legge di riferimento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e stabilisce regole, procedure e misure preventive da adottare per rendere più sicuri i luoghi di lavoro.

Contattaci

Garantire l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
(Art. 1, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 (finalità) conosciuto come Testo Unico Sicurezza Lavoro entrato in vigore a maggio del 2008).
In altri termini, l’insieme delle misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali) ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza dei lavoratori, attraverso misure di prevenzione e bonifica dai rischi ed idonei percorsi formativi per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro.

Cosa sapere sulla sicurezza sul lavoro

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In Italia la norma di riferimento è il D.Lgs. 81/2008 che ha recepito ed attuato le direttive comunitarie (89/391/CEE, 89/654/CEE/89/655/CEE, 89/656/CEE, 89/269/CEE/ 89/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE) che si basano sul principio della programmazione e della partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, mettendo al centro della prevenzione l’impegno continuo e coordinato del Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti e dei Lavoratori.
Le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/2008 costituiscono l’attuazione (art. 1 Legge 3 agosto 2007, n. 123) per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo “TUSL – Testo Unico della sicurezza sul lavoro”.
(*) La principale direttiva Europea SSL (9/391) del 1989 rappresenta una svolta evolutiva nel panorama della sicurezza in Europa introducendo l’obbligo delle Valutazione dei Rischi nei luoghi di lavoro, l’attribuzione di significative responsabilità e doveri in capo ai Datori di Lavoro e l’obiettivo di definire criteri omogenei di prevenzione per tutte le categorie lavorative. Il recepimento di questa direttiva in Italia ha dato luogo in primo luogo al D.Lgs 626/94 (comunemente conosciuta come “la 626”) e successivamente all’attuale D.Lgs 81/08.

In cosa consiste la sicurezza sul lavoro

Per “Sicurezza” s’intende la condizione o la caratteristica che rende un qualsiasi oggetto o situazione esente da pericoli, o che dà la possibilità di prevenire, eliminare o rendere meno gravi eventuali danni a cose o persone.
Il riconoscimento della tutela della salute emerge con chiarezza nel nostro ordinamento giuridico sia come interesse costituzionalmente garantito (artt. 32 e 41 Cost.) sia dalla legislazione ordinaria sia essa di derivazione codicistica o configurabile come speciale.
L’art 2087 del codice di procedura civile (c.p.c.), impone al datore di lavoro di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore”.
La legge, pertanto, stabilisce regole, procedure e misure preventive da adottare per rendere più sicuri i luoghi di lavoro, con l’obiettivo di evitare o, laddove non fosse possibile, di ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori ai rischi legati all’attività lavorativa per evitare infortuni, incidenti o di contrarre una malattia professionale.
Ne consegue che Il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere a definire delle misure generali di tutela che vengono così sintetizzate (Artt. 17 e 18 T.U.S.L – Obblighi del datore di lavoro)

  •  Valutare tutti i rischi presenti in azienda.
  • Redigere il documento di valutazione dei rischi
  • Programmare le misure di prevenzione e protezione
  • Programmare le azioni per il miglioramento dei livelli di sicurezza
  • Instituire il Servizio di Prevenzione e Protezione nominando il RSPP e qualora necessario gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
  • Designare i lavoratori incaricati per il servizio di primo soccorso e lotta antincendio ed evacuazione.
  • Nominare il Medico Compente (MC)
  • Informare e formare i lavoratori sui rischi e le corrispondenti misure di prevenzione.

Il datore di lavoro è tenuto ad un’attività di controllo e di vigilanza costante volta ad impedire comportamenti del lavoratore tali da rendere inutili od insufficienti le cautele tecniche apprestate (Sentenza Cass. 8 febbraio 1993, n. 1523) e deve adottare se necessario, sanzioni di carattere disciplinare anche di carattere espulsivo come il licenziamento. Datori di lavoro, dirigenti e preposti – nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze – devono “disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione”.

Corsi sicurezza sul lavoro

L’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 – (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) obbliga il Datore di Lavoro a provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro la cui durata, contenuti minimi e modalità della formazione sono definiti dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
Sempre l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 al comma 4 stabilisce che tale formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico, devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio
dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, in occasione del trasferimento o cambiamento di mansioni del lavoratore ed infine in occasione dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie nonché di nuove sostanze e preparati pericolosi.
La ELLEPI S.r.l. effettua corsi in materia di sicurezza sul lavoro direttamente presso le aziende.

Elenco dei corsi in materia di sicurezza sul lavoro

Come detto l’ art.37 del D.Lgs. 81/2008 – (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) obbliga il Datore di Lavoro affinché ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi.
Prima di elencare però quali sono i corsi sulla sicurezza e quali figure all’interno dell’azienda ne sono coinvolte serve specificare, brevemente, quali sono i soggetti della prevenzione previsti dal legislatore in materia di sicurezza sul lavoro.
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP – DL-SPP):
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Dirigente:
persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Medico competente:
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal decreto 81/2008;

Preposto:
persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS):
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

Lavoratore:
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere ….(omissis).
Tralasciando per ovvie ragioni la figura del Medico Competente che è un medico libero professionista, tutte le altre figure rientrano nell’obbligo di formazione in carico al Datore di Lavoro.

Corso Lavoratori

Riferimento normativo

Artt. 36 e 37 D. Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011

Prima Formazione:

(Durata minima in base alla classificazione del settore di appartenenza. ATECO)
Basso rischio: 8 ore (4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica)
Medio rischio: 12 ore (4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica)
Alto rischio: 16 ore (4 ore di formazione generale + 12 ore di formazione specifica)

Aggiornamento formativo previsto:

Periodicità: 5 anni
Durata: 6 ore per tutti i livelli di rischio
Metodologia: aula, e-learning
(Nell’aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre la formazione in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza dì nuovi rischi.)

Corso Preposti

Riferimento normativo

Art. 37 D. Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011

Prima Formazione:

Durata minima: 8 ore

Aggiornamento formativo previsto:

Periodicità: 5 anni
Durata: 6 ore per tutti i livelli di rischio
Metodologia: aula, e-learning

Corso Dirigenti

Riferimento normativo

Art. 37 D. Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011

Prima Formazione:

Durata minima: 16 ore

Aggiornamento formativo previsto:

Periodicità: 5 anni
Durata: 6 ore per tutti i livelli di rischio
Metodologia: aula, e-learning

DL - RSPP Ossia corso per Datori di Lavoro che intendono ricoprire il ruolo di RSPP

Riferimento normativo

Art. 34 D.Lgs n. 81/2008 (comma 2) e Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011

Prima Formazione:

(Durata minima in base alla classificazione del settore di appartenenza. ATECO)
Basso rischio: 16 ore
Medio rischio: 32 ore
Alto rischio: 48 ore

Aggiornamento formativo previsto:

Periodicità: 5 anni
Durata:
rischio basso 6 ore;
rischio medio 10 ore;
rischio alto 14 ore.
Metodologia: aula, e-learning

RLS

Riferimento normativo

Art. 37 comma 11 D.Lgs. n. 81/2008

Prima Formazione:

(Durata minima in base alla classificazione del settore di appartenenza. ATECO)
Durata: 32 ore per tutti i livelli di rischio

Aggiornamento formativo previsto:

Periodicità: annuale
Durata: 4 ore da 15 a 50 lavoratori 8 ore con più di 50 lavoratori
Metodologia: aula

ANTINCENDIO

Riferimento normativo

Art. 37 comma 9 D.Lgs. n. 81/2008 e Decreto ministeriale 10 marzo 1998 allegato IX e circolare n°12653 del 23/02/2011 del Dip. VV.FF.

Prima Formazione:

Durata
rischio basso 4 ore
rischio medio 8 ore
rischio alto 16 ore

Aggiornamento formativo previsto:

Periodicità: non specificato (3 anni consigliato)
Durata:
rischio basso 2 ore;
rischio medio 5 ore;
rischio alto 8 ore.
Metodologia:
rischio basso (aula, sussidi audiovisi o pratica)
rischio medio (aula e pratica)
rischio alto (aula e pratica)

PRIMO SOCCORSO

Riferimento normativo

Art. 37 comma 9 D.Lgs. n. 81/2008 e Decreto Ministeriale n. 388 del 15 Luglio 2003

Prima Formazione:

Durata
Aziende del Gruppo A: 16 ore;
Aziende del Gruppo B o C : 12 ore
La formazione è svolta da personale medico.

Aggiornamento formativo previsto:

Periodicità: 3 anni
Durata:
Gruppo A 6 ore;
Gruppo B e C 4 ore.
Metodologia:
rischio basso (aula, sussidi audiovisi o pratica)
rischio medio (aula e pratica)
rischio alto (aula e pratica)

Tralasciando per ovvie ragioni la figura del Medico Competente che è un medico libero professionista, tutte le altre figure rientrano nell’obbligo di formazione in carico al Datore di Lavoro.

Richiedi un Check Up Gratuito per la tua azienda.

Verificheremo che sia tutto a norma e che i tuoi dipendenti operino in tutta sicurezza. Chiamaci e risolveremo i tuoi problemi!