Il Decreto Legislativo n. 81/2008 stabilisce che i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione piuttosto che da mezzi di protezione collettiva o da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Ciò impone quindi, l’obbligo a carico del Datore di Lavoro di effettuare la valutazione del rischio dell’attività e delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa per accertare se al netto delle misure preventive, procedimenti o metodi organizzativi, persistono rischi residui che impongono di fornire ai lavoratori i necessari nonché idonei dispositivi di protezione individuale.
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Cosa si intende per DPI – Dispositivi di Protezione Individuale
Per DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) si intende, qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo durante il lavoro contro uno o più rischi che potrebbero minacciarne la sicurezza o la salute.
Il Decreto Legislativo n. 81/2008 stabilisce anche quali, invece, non costituiscono un DPI:
- gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
- le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
- i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
- gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Categorie di rischio dei DPI – Dispositivi di Protezione Individuale
L’ALLEGATO I del nuovo regolamento (UE) 2016/425 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la direttiva 89/686/CEE, definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori.
1a Categoria [rischi minori]
(Il Produttore è responsabile della conformità dei propri prodotti alle esigenze fondamentali della Direttiva)
Appartengono a questa categoria i rischi di danni fisici di lieve entità di cui la persona che usa i DPI abbia la possibilità di percepire la progressiva verificazione degli effetti lesivi:
- azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti meccanici;
- azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
- rischi derivanti dal contratto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura di 50°C;
- ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
- urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
- azione lesiva dei raggi solari.
3a Categoria [rischi irreversibili]
(Certificato di conformità e controllo regolare della produzione presso il produttore da parte di organismi notificati)
Questa categoria comprende i rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente di cui la persona che usa i DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea degli effetti lesivi:
- gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
- gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea;
- i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
- i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non inferiore a 100°C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
- i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a -50°C
- i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto;
- i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.
2a Categoria [rischi intermedi]
(Certificato di conformità ottenuto da un organismo notificato)
Appartengono alla seconda categoria i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III
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