Il Certificato di Prevenzione Incendi è obbligatorio per quelle attività che rientrano nell’elenco contenuto nell’Allegato 1 al DPR 151/2011, concernente l’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi .
Il DPR 151/2011 ha individuato in circa 80 le attività soggette a controllo di prevenzione incendi suddividendole in tre categorie, A (basso rischio), B (medio rischio) e C (alto rischio) differenziando gli adempimenti procedurali e burocratici e i tempi di presentazione.
Ad esempio le attività rientranti nella categoria A è sufficiente presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) senza l’obbligo di presentazione del progetto per i criteri antincendio che diventa invece obbligatorio per le attività incluse nelle categorie B e C.
Di seguito alcuni esempi di attività per categoria (A, B, C):
Categoria A:
- Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili (GPL) in recipienti mobili fino a 300 kg
- Depositi di gas infiammabili (GPL) in serbatoi fissi fino a 5 m3
- Impianti per la produzione di calore (come ad esempio caldaie) alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità da 116 kW fino a 350 kW (per potenze superiori si passa alle categorie successive B o C)
- Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 metri e fino a 32 metri
- Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo con oltre 25 posti-letto fino a 50 posti letto.
- Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica, contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C
Categoria B:
- Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5 quintali e fino a 50 quintali
- Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5 quintali e fino a 50 quintali
- Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2 e fino a 1.000 m2
- Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5 quintali
- Officine con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
Categoria C:
- Depositi di gas infiammabili compressi in serbatoi fissi con capacità geometrica oltre i 2 m3
- Depositi di gas diversi dal GPL disciolti o liquefatti in serbatoi fissi con capacità geometrica oltre i 5 m3
- Depositi di gas di GPL disciolti o liquefatti in serbatoi fissi con capacità geometrica oltre i 13 m3
- Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè
- Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 50 quintali
- Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore ai 1.000 m2
Il soggetto responsabile dell’attività, quindi, qualora rientri nell’elenco contenuto nel sopracitato Allegato 1 ha l’obbligo di adeguarsi alle normative antincendio presentando la SCIA per le attività incluse nella categoria A, mentre per le attività comprese nelle categorie B e C presentando al Comando provinciale di competenza dei Vigili del Fuoco il progetto sui criteri antincendio e a seguire la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ,
Cosa può fare ELLEPI srl?
Ellepi S.r.l. è una Società con pluriennale esperienza nel campo della prevenzione incendi, nella progettazione antincendio nonché vendita e manutenzione di dispositivi antincendio.
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