La progettazione e la realizzazione di un impianto elettrico sono un processo fondamentale e delicato che richiede competenze specifiche e una profonda conoscenza delle normative vigenti. La nostra divisione è composta da progettisti iscritti agli albi professionali e tecnici installatori con requisiti tecnico-professionali richiesti dalla normativa vigente, tutti con esperienza pluriennale.
Le soluzioni su misura della nostra Divisione Impianti Elettrici sono in grado di garantire efficienza, sicurezza e affidabilità per ogni progetto e ogni sua realizzazione.
CONTENUTI DELLA PAGINA
L’importanza della Progettazione
Progettare un impianto elettrico non è solo una questione tecnica, ma anche di sicurezza e di conformità. Ogni progetto deve attenersi alle norme stabilite dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37, che regolamenta la progettazione, l’installazione nonché la trasformazione e l’ampliamento degli impianti al fine di garantire la sicurezza e l’efficienza dell’impianto stesso. Questo decreto stabilisce che il progetto deve essere sempre redatto, indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’edificio, differenziando solo i soggetti che devono redigerlo a seconda delle diverse tipologie di impianto.
In alcuni casi il progetto può essere firmato dal Responsabile Tecnico dell’impresa installatrice mentre in altri deve essere firmato da un Professionista iscritto agli albi professionali
L’obbligo di un Progetto redatto da un professionista abilitato
Il Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37 stabilisce l’obbligo del progetto indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’edificio differenziando solo i soggetti che devono firmarlo a seconda delle diverse tipologie di impianto.
L’art. 5 del DM 37/2008 definisce le tipologie d’impianti per i quali vige l’obbligo del Progetto redatto da un Professionista iscritto agli albi professionali di cui di seguito vi diamo un estratto sintetico e non esaustivo:
- Impianti all’interno di un condominio, con una potenza maggiore di 6 kW. Gli impianti elettrici in condomini con una potenza superiore a 6 kW richiedono la competenza di un professionista abilitato.
- Impianti di unità abitative con una potenza superiore a 6 kW o superficie maggiori di 400 mq. Le abitazioni di grandi dimensioni con una potenza elettrica significativa devono essere progettate da professionisti iscritti agli albi.
- Impianti di attività produttive o commerciali alimentati con potenza superiore ai 1000 V. In ambito industriale e commerciale, quando si tratta di tensioni elevate, la progettazione deve essere affidata a professionisti abilitati.
- Impianti di attività produttive o commerciali con una superficie maggiore di 200 mq. Anche quì per le dimensioni dell’edificio è richiesto il coinvolgimento di un professionista iscritto agli albi.
- Utenze a bassa tensione di attività produttive o commerciali con potenza superiore ai 6 kW. Le attività commerciali con consumi energetici elevati richiedono la progettazione di un professionista abilitato.
- Impianti di unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI. I Locali adibiti ad uso medico o locali adibiti ad uso medico per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio
- Impianti di rilevamento antincendio:
- quando sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi;
- quando gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
Negli altri casi non ricadenti nelle fattispecie degli impianti sopra indicati, il progetto può essere predisposto anche a cura del Responsabile Tecnico dell’impresa installatrice.
Quando non è previsto l’obbligo di un Progetto
L’art. 10 del DM 37/2008 definisce in quali casi non è previsto l’obbligo di Progetto:
- la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari;
- l’installazione di elettrodomestici, ascensori, porte o cancelli automatici;
- gli interventi che rientrano nella manutenzione ordinaria.
Sebbene, però, non sia previsto l’obbligo di Progetto per i casi suesposti, rimane invece l’obbligatorio del rilascio della Dichiarazione di Conformità (Di.Co) secondo quanto stabilito dall’art. 7 del DM 37/2008.
La Dichiarazione di Conformità dell’Impianto Elettrico (DiCo)
La dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, conosciuta anche come DiCo, è un documento fondamentale, di grande rilevanza, che attesta la conformità dell’impianto alle normative vigenti.
Quindi una volta redatto il progetto e terminati i lavori di realizzazione dell’impianto elettrico con relativa verifica di funzionamento, l’impresa installatrice è obbligata entro 30 giorni dal termine delle lavorazioni al rilascio della “dichiarazione di conformità” secondo quanto stabilito dall’art. 7 del DM 37/2008. In pratica, il titolare o legale rappresentante dell’impresa, certifica sotto sua completa responsabilità, che l’impianto in questione è stato realizzato a regola d’arte e in conformità alle normative tecniche e di sicurezza vigenti.
La DiCo è necessaria in diverse situazioni, tra cui:
- Nuovo impianto
- Trasformazione
- Ampliamento
- Manutenzione straordinaria
Nel caso di un rifacimento parziale dell’impianto la DiCo si riferisce alla sola parte dell’impianto oggetto delle lavorazioni della impresa installatrice. Va comunque espressamente indicata all’interno della DiCo la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti.
Assieme alla DiCo devono essere allegati una serie di documenti obbligatori:
- Schema dell’impianto: disegni e schemi tecnici che rappresentano l’impianto realizzato.
- Relazione tecnica: una relazione dettagliata che descrive le caratteristiche tecniche dell’impianto e i criteri seguiti per la sua realizzazione.
- Relazione sulle tipologie dei materiali impiegati: elenco e le tipologie dei materiali impiegati
- Requisiti tecnico-professionali della impresa: copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali della impresa (visura camerale o equivalente)